È un altro importante passo in avanti quello segnato dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo delle Attività Produttive (Corap), stabilito dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza n° 477/2024.
Alla base del contenzioso l’obiettivo del Corap di ottenere il riconoscimento della proprietà delle infrastrutture e delle opere pubbliche dallo stesso realizzate, nel tempo, a servizio dell’agglomerato industriale di Gioia Tauro. In particolare, tra le infrastrutture rivendicate la costruzione delle opere viarie e ferroviarie nella zona industriale di Gioia Tauro – Rosarno, con riferimento specifico al tronco di strada a scorrimento veloce tra il varco portuale e l’autostrada A3, dotato di relativo impianto di illuminazione e segnaletica.
A tutto questo, il Corap aggiungeva la rivendicazione della proprietà di quattro svincoli, anch’essi attrezzati di impianto di illuminazione e segnaletica, varie opere d’arte stradali quali sottopassi, cavalcavia e viadotto.
Ma il Corap richiedeva, altresì, la proprietà delle opere infrastrutturali realizzate per l’avvio del porto di Gioia Tauro come terminal container, consistenti nella pavimentazione in calcestruzzo, nella sistemazione idraulica, rete idrica e illuminazione dei piazzali limitrofi alle banchine, destinati alla costruzione di un terminal container nella zona del porto e ulteriori piazzali nell’area nord lungo la banchina RO-RO. E poi, ancora, sette edifici di servizio al terminal container (oggi utilizzati dalla società MCT), l’edificio attualmente utilizzato dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro e l’asse di servizio alle industrie ed al porto di Gioia Tauro con relativo impianto di illuminazione e acquedotto.
Dal canto suo, l’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, tra le tesi sostenute a difesa della propria posizione, sin dal primo grado di giudizio, evidenziava la non plausibilità del trasferimento della proprietà in capo al Corap di opere ricadenti nel territorio del porto di Gioia Tauro, classificato “porto internazionale” dal DL 457 del 30.12.1997, in virtù del quale veniva escluso il trasferimento alle regioni delle funzioni esercitate dalle autorità portuali.
Nel porre definitivamente fine al contenzioso in favore dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha dichiarato infondata la tesi sostenuta dal Corap sia perché gli atti prodotti a fondamento della domanda non hanno le caratteristiche e il valore di atti di trasferimento della proprietà, sia perché le opere infisse al suolo hanno caratteristiche e natura di beni immobili (art 812 c.c.), e tali atti non hanno il potere di derogare alle regole ed ai principi fondamentali dettati dal codice civile in materia di proprietà immobiliare. Rimane pendente un contenzioso di fronte la Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, con sentenza n. 111/2023 emessa il 3 febbraio 2023, ha riconosciuto il diritto del Consorzio ad ottenere la restituzione di vaste aree ubicate nell’ambito territoriale in cui insiste il porto di Gioia Tauro e ricomprese nel demanio marittimo.